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E' costituita un'Associazione politica sotto la denominazione
di "Rinnovamento".
Rinnovamento ha
sede in Parma e potrà istituire altre sedi regionali, provinciali,
comunali sul territorio della Repubblica Italiana ed all'estero.
Gli scopi di Rinnovamento
sono:
a) associare liberamente persone per promuovere la
rappresentanza del popolo nelle istituzioni, nonché la
riforma delle stesse, nel rispetto della Costituzione e delle
Leggi della Repubblica Italiana;
b) promuovere, attraverso il dibattito ed il confronto,
la soluzione dei problemi collettivi o sociali ed individuali
in ogni campo dell'esperienza umana, dalla politica all'economia,
dalla filosofia all'etica;
c) garantire la divulgazione completa della conoscenza
e dell'informazione;
d) mettere tutti in grado di elaborare e suggerire
soluzioni ai problemi individuali e sociali, di natura politica,
economica e morale;
e) garantire l'applicazione dei principi della Costituzione
ed in particolare di quello di uguaglianza, perché tutti
possano fruire delle stesse opportunità sul piano civile,
politico, economico e sociale;
f) impostare tra i cittadini rapporti economici basati
su tre fattori di reddito: responsabilità, quantità
e qualità delle prestazioni, partecipazione alla ricchezza
prodotta;
g) provocare l'incremento del benessere, la destinazione
della ricchezza a scopi produttivi e l'eliminazione di ogni forma
di povertà;
h) contribuire allo sviluppo della Libertà,
della Giustizia, della Verità in ogni loro forma;
i) essere utile agli interessi democratici di tutti
i popoli e difenderli con ogni mezzo pacifico;
Possono associarsi a Rinnovamento tutti
coloro che abbiano compiuto la maggiore età, ne condividano
gli scopi ed intendano concorrere alla loro realizzazione.
Possono altresì associarsi i giovani che,
pur non avendo compiuto la maggiore età, intendano impegnarsi
per realizzare gli scopi dell'Associazione, prestando la propria
opera sul piano organizzativo e propositivo.
A questo scopo, l'Associazione garantisce la partecipazione
dei minorenni negli organi consultivi.
L'adesione all'Associazione non comporta alcun conferimento
in denaro.
Gli eventuali contributi associativi sono del tutto
volontari.
La domanda di associazione risulterà accolta
tramite rilascio di un certificato di adesione.
La qualità di aderente non è segreta
e potrà essere resa pubblica.
Tale qualità può essere revocata dalla
commissione nazionale di controllo.
L'Associazione è espressione della volontà
politica di tutti gli Associati che, tramite gli organi della
stessa, ne determinano le strategie, tese al conseguimento degli
scopi statutari.
Gli organi dell'Associazione sono nazionali e locali.
Gli organi nazionali sono:
a) l'assemblea nazionale;
b) il consiglio nazionale;
c) il presidente nazionale;
d) il segretario nazionale;
e) i consiglieri esecutivi nazionali;
f) le commissioni nazionali.
L'assemblea nazionale è il massimo organo
dell'Associazione. Essa è composta dai consiglieri regionali
e, se nominati, dai consiglieri nazionali, dal presidente nazionale,
dai consiglieri esecutivi nazionali e dai componenti delle commissioni
nazionali che abbiano raggiunto la maggiore età.
L'assemblea nazionale determina le scelte di politica
nazionale dell'Associazione, ed in particolare:
a) nomina i componenti delle commissioni nazionali;
b) sceglie i candidati alle elezioni politiche nazionali
ed europee, invitando gli associati a sostenerli;
c) discute ed approva i conti (situazione patrimoniale
e conto economico) preventivi e consuntivi annuali dell'Associazione;
d) delibera le modifiche statutarie necessarie per
rendere la strategia, la struttura e l'iniziativa dell'Associazione
più aderenti agli scopi delineati dallo statuto.
L'assemblea nazionale è convocata dal consiglio
nazionale o da almeno un decimo dei suoi componenti.
Essa delibera con la maggioranza dei suoi membri.
La convocazione dell'assemblea nazionale deve indicare
gli argomenti da trattare.
Il consiglio nazionale è l'organo esecutivo
dell'Associazione.
Si compone di 40 membri, nominati per tre anni dall'assemblea
nazionale, che dovrà garantire la nomina di almeno un consigliere
per regione in cui è presente un consiglio regionale dell'Associazione.
Sono altresì membri del consiglio nazionale
il presidente nazionale ed i presidenti delle commissioni.
Il consiglio nazionale delibera su tutti gli argomenti
posti al proprio esame che non siano di competenza esclusiva dell'assemblea
nazionale o di altri organi.
Sono di competenza, tra l'altro, del consiglio nazionale:
a) la nomina dei consiglieri esecutivi nazionali
ed i limiti delle deleghe loro attribuite;
b) la redazione dei conti (situazione patrimoniale
e conto economico) preventivi e consuntivi;
c) la proposizione all'assemblea nazionale di tutte
le nomine attribuite all'assemblea stessa;
d) la delega ai suoi componenti di parte dei suoi
poteri, in relazione ad incarichi particolari;
e) la convocazione dell'assemblea nazionale, almeno
una volta ogni quattro mesi, salvo casi di effettivo impedimento
che dovranno essere poi ratificati come tali dall'assemblea nazionale
stessa;
f) il regolamento dei rapporti economici di tutti
gli addetti ai compiti ed alle mansioni dell'organizzazione dell'Associazione;
g) la gestione delle risorse economiche in relazione
alle esigenze e la nomina del segretario amministrativo al quale
conferisce l'incarico di gestire i conti.
Il consiglio nazionale è convocato dal presidente
nazionale o da tre decimi dei suoi componenti.
Esso delibera con maggioranza relativa dei suoi membri.
La convocazione del consiglio nazionale deve indicare
gli argomenti e le materie da trattare.
Il consiglio convocato senza indicazione degli argomenti
da trattare è ritenuto valido con la presenza di tutti
i suoi componenti.
Il presidente nazionale rappresenta l'Associazione.
Esso è nominato per tre anni dall'assemblea
nazionale con i seguenti poteri:
a) convoca e presiede il consiglio nazionale e ne
coordina l'attività;
b) presiede le riunioni dell'assemblea nazionale
e ne relaziona le aperture dei lavori;
c) rappresenta l'Associazione presso le istituzioni
pubbliche e private, impegnandola in modo vincolante, sulla base
delle scelte indicate dall'assemblea nazionale e dagli altri organi
collegiali;
d) nomina un vice presidente che lo sostituisce in
caso di assenza o impedimento e delega parte dei suoi poteri in
relazione alle esigenze e situazioni;
e) propone al consiglio nazionale la nomina dei consiglieri
esecutivi ed i loro compiti operativi.
Il segretario nazionale coordina l'attività
operativa dell'Associazione.
Esso è nominato per tre anni dal consiglio
nazionale con i seguenti poteri:
a) coordina il consiglio nazionale del quale realizza
le scelte operative;
b) coordina l'attività dei consiglieri esecutivi
nazionali, operando per la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione
e delle scelte deliberate dall'assemblea nazionale e dagli altri
organi da questa nominati;
c) rappresenta l'Associazione presso le istanze politiche
nazionali, sia sul piano amministrativo che dialettico;
d) sostituisce il presidente del consiglio nazionale
in caso di assenza, o di impedimento, del presidente stesso e
del vice presidente;
e) prende in caso d'urgenza le decisioni riservate
dallo statuto al consiglio nazionale e ad altri organi dell'Associazione,
assumendosi la responsabilità delle decisioni prese e chiedendo
poi sulle stesse ratifica;
f) promuove ogni forma di accordo con le altre formazioni
politiche in relazione ad iniziative di carattere nazionale, alla
composizione dei governi della Repubblica e delle sue istituzioni,
senza peraltro mai rinunciare ai principi rappresentati dagli
obiettivi dell'Associazione.
I consiglieri esecutivi nazionali collaborano con
il segretario nazionale nella realizzazione delle scelte stabilite
dagli organi nazionali dell'Associazione.
Essi sono nominati per tre anni dal consiglio nazionale
che ne stabilisce le prerogative.
Il consiglio nazionale, anche su proposta del segretario
nazionale, può delegare parte delle proprie funzioni ad
uno o più dei suoi membri, fissando il termine ed i limiti
delle deleghe.
Le commissioni nazionali sono organi consultivi i
cui componenti sono nominati dall'assemblea nazionale che ne stabilisce
i compiti.
Ciascuna commissione nazionale nomina tra i suoi
membri un presidente che diventa di diritto membro del consiglio
nazionale dell'Associazione per tutta la durata della carica.
Alcune commissioni nazionali sono permanenti ed i
suoi membri vengono nominati dall'assemblea nazionale per un triennio.
Le commissioni nazionali permanenti sono:
a) la commissione adesioni, che si propone di procurare
all'Associazione il massimo proselitismo di associati a livello
nazionale;
b) la commissione bilancio, che indica le risorse
ed i modi per ottenerle, verifica la situazione economica e patrimoniale
dell'Associazione a livello nazionale;
c) la commissione elettorale, che redige i programmi
ed indica le strategie per le campagne elettorali nazionali ed
europee;
d) la commissione politica, che elabora e propone
le iniziative politiche generali;
e) la commissione economica, che studia i fenomeni
di carattere economico e le loro possibili evoluzioni;
f) la commissione ambiente, che elabora la politica
ecologica in tutte le sue implicazioni;
g) la commissione giovanile, che studia il mondo
dei giovani, i loro interessi ed i loro problemi;
h) la commissione europea, che si occupa della politica
europea;
i) la commissione internazionale, che si occupa dei
rapporti internazionali;
l) la commissione di controllo, che espone i suoi
pareri sul funzionamento degli organi dell'Associazione.
Gli organi regionali sono:
a) l'assemblea regionale;
b) il consiglio regionale;
c) il presidente regionale;
d) il segretario regionale;
e) i consiglieri esecutivi regionali;
f) le commissioni regionali.
L'assemblea regionale è il massimo organo
dell'Associazione nella regione.
Essa è composta dai consiglieri provinciali
della regione.
L'Assemblea regionale determina le scelte di politica
regionale e concorre a determinare le scelte di politica nazionale.
In particolare, l'assemblea regionale:
a) nomina i componenti del consiglio regionale, il
presidente regionale, il segretario regionale ed i componenti
delle commissioni regionali;
b) sceglie i candidati alle elezioni amministrative
regionali che tutti gli associati sono impegnati a sostenere;
c) discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo,
pluriennale e di esercizio della sede regionale dell'Associazione;
d) si esprime su tutti i temi riguardanti la politica
dell'Associazione.
L'assemblea regionale è convocata dal consiglio
provinciale o da almeno un decimo dell'assemblea regionale stessa.
Essa delibera con la maggioranza dei suoi componenti.
L'avviso di convocazione dell'assemblea regionale
deve indicare un ordine del giorno degli argomenti da trattare.
L'assemblea convocata senza indicazione degli argomenti
da trattare è ritenuta valida con la presenza di tutti
i suoi componenti.
Il consiglio regionale è l'organo esecutivo
dell'Associazione nella regione.
Si compone di 20 membri, nominati per tre anni dall'assemblea
regionale.
Sono altresì membri del consiglio regionale
il presidente regionale ed i presidenti delle commissioni regionali.
Il consiglio regionale delibera su tutti gli argomenti
posti al suo esame che non siano di competenza esclusiva dell'assemblea
regionale o altri organi.
Sono di competenza, tra l'altro, del consiglio regionale:
a) la nomina dei consiglieri esecutivi regionali
e la determinazione dei limiti delle deleghe loro attribuite;
b) la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi,
con indicazione dei conti patrimoniali e dei conti economici;
c) la proposizione all'assemblea regionale di tutte
le nomine attribuite all'assemblea stessa;
d) la delega ai suoi componenti di parte dei suoi
poteri, in relazione ad incarichi particolari;
e) la convocazione dell'assemblea regionale, almeno
una volta ogni quattro mesi, salvo casi di effettivo impedimento
che dovranno essere poi ratificati come tali dall'assemblea regionale
stessa;
f) il regolamento dei rapporti economici di tutti
gli addetti ai compiti ed alle mansioni dell'organizzazione dell'Associazione;
g) la gestione delle risorse economiche in relazione
alle esigenze.
Il consiglio regionale è convocato dal presidente
regionale o da tre decimi dei suoi componenti.
Esso delibera con la maggioranza dei suoi membri.
L'avviso di convocazione del consiglio regionale
deve indicare un ordine del giorno con gli argomenti e le materie
da trattare.
Il consiglio convocato senza indicazione degli argomenti
da trattare è ritenuto valido con la presenza di tutti
i suoi componenti.
Il presidente regionale rappresenta l'Associazione
nella regione.
Esso è nominato per tre anni dall'assemblea
regionale con i seguenti poteri:
a) convoca e presiede il consiglio regionale e ne
coordina l'attività;
b) presiede le riunioni dell'assemblea regionale
e ne cura l'apertura;
c) rappresenta l'Associazione presso le istituzioni
pubbliche e private impegnandola in modo vincolante, sulla base
delle scelte indicate dall'assemblea regionale e dagli altri organi
regionali;
d) nomina un vice presidente che lo sostituisce in
caso di assenza o impedimento e delega parte dei suoi poteri in
relazione alle esigenze e situazioni;
e) propone al consiglio regionale la nomina dei consiglieri
esecutivi ed i loro compiti operativi.
Il segretario regionale coordina l'attività
operativa dell'Associazione nella regione.
Esso è nominato per tre anni dal consiglio
regionale con i seguenti poteri:
a) coordina il consiglio regionale del quale realizza
le scelte operative;
b) coordina l'attività dei consiglieri esecutivi
regionali operando per la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione
e delle scelte deliberate dall'assemblea regionale e dagli altri
organi da questa nominati;
c) rappresenta l'Associazione presso le istanze politiche
regionali, sia sul piano amministrativo che dialettico;
d) sostituisce il presidente del consiglio regionale
in caso di assenza, o di impedimento, del presidente stesso e
del vice presidente;
e) prende in caso di urgenza le decisioni riservate
dallo statuto al consiglio regionale e ad altri organi dell'Associazione
assumendosi la responsabilità delle decisioni prese e chiedendo
poi sulle stesse ratifica;
f) promuove ogni forma di accordo con le altre formazioni
politiche in relazione ad iniziative di carattere regionale, alla
composizione delle giunte regionali e delle altre istituzioni
della regione, senza peraltro mai rinunciare ai principi rappresentati
dagli obiettivi dell'Associazione.
I consiglieri esecutivi regionali collaborano con
il segretario regionale nella realizzazione delle scelte stabilite
dagli organi regionali.
Essi sono nominati per tre anni dal consiglio regionale,
che ne stabilisce le prerogative.
Il consiglio regionale, anche su proposta del segretario
regionale, può delegare parte delle proprie funzioni ad
uno o più dei suoi membri, fissando il termine ed i limiti
delle deleghe.
Le commissioni regionali sono organi consultivi i
cui componenti sono nominati dall'assemblea regionale che ne stabilisce
i compiti.
Ciascuna commissione regionale nomina tra i suoi
membri un presidente che diventa di diritto membro del consiglio
regionale dell'Associazione per la durata della carica.
Alcune commissioni regionali sono permanenti ed i
suoi membri vengono nominati dall'assemblea regionale per un triennio.
Le commissioni regionali permanenti sono:
a) la commissione adesioni, che si propone di procurare
all'Associazione il massimo proselitismo di associati a livello
regionale;
b) la commissione bilancio, che indica le risorse
ed i modi per ottenerle, verifica la situazione economica e patrimoniale
dell'Associazione a livello regionale;
c) la commissione elettorale che redige i programmi
ed indica le strategie per le campagne elettorali regionali;
d) la commissione politica, che elabora e propone
le iniziative politiche generali;
e) la commissione economica, che studia i fenomeni
di carattere economico e le loro possibili evoluzioni;
f) la commissione ambiente, che elabora la politica
ecologica in tutte le sue implicazioni;
g) la commissione di controllo, che espone i suoi
pareri sul funzionamento degli organi dell'Associazione.
Gli organi provinciali sono:
a) l'assemblea provinciale;
b) il consiglio provinciale;
c) il presidente provinciale;
d) il segretario provinciale;
e) i consiglieri esecutivi provinciali;
f) le commissioni provinciali.
L'assemblea provinciale è il massimo organo
dell'Associazione nella provincia.
Essa è composta dai consiglieri comunali della
provincia.
L'assemblea provinciale determina le scelte di politica
provinciale e concorre a determinare le scelte di politica regionale.
In particolare, l'assemblea provinciale:
a) nomina i componenti del consiglio provinciale,
il presidente provinciale, il segretario provinciale ed i componenti
delle commissioni provinciali;
b) sceglie i candidati alle elezioni amministrative
provinciali che tutti gli associati sono impegnati a sostenere;
c) discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo,
pluriennale e di esercizio della sede provinciale dell'Associazione;
d) si esprime su tutti i temi riguardanti la politica
dell'Associazione;
L'assemblea provinciale è convocata dal consiglio
provinciale o da almeno un decimo dell'assemblea provinciale stessa.
Essa delibera con la maggioranza dei suoi componenti.
L'avviso di convocazione dell'assemblea provinciale
deve indicare un ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Il consiglio provinciale è l'organo esecutivo
dell'Associazione nella provincia.
Si compone di un membro per ogni cento componenti
dell'assemblea che li nomina per tre anni.
Sono altresì membri del consiglio provinciale
il presidente provinciale ed i presidenti delle commissioni provinciali.
Il consiglio provinciale delibera su tutti gli argomenti
posti al suo esame che non siano di competenza esclusiva dell'assemblea
provinciale o altri organi.
Sono di competenza, tra l'altro, del consiglio provinciale:
a) la nomina dei consiglieri esecutivi provinciali
e la determinazione dei limiti delle deleghe loro attribuite;
b) la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi,
con indicazione dei conti patrimoniali e dei conti economici;
c) la proposizione all'assemblea provinciale di tutte
le nomine attribuite all'assemblea stessa;
d) la delega a suoi componenti di parte dei suoi
poteri, in relazione ad incarichi particolari;
e) la convocazione dell'assemblea provinciale almeno
una volta ogni quattro mesi, salvo casi di effettivo impedimento
che dovranno essere poi ratificati come tali dall'assemblea provinciale
stessa;
f) il regolamento dei rapporti economici di tutti
gli addetti ai compiti ed alle mansioni dell'organizzazione dell'Associazione;
g) la gestione delle risorse economiche in relazione
alle esigenze.
Il consiglio provinciale è convocato dal presidente
provinciale o da tre decimi dei suoi componenti.
Esso delibera con la maggioranza assoluta dei suoi
membri.
L'avviso di convocazione del consiglio provinciale
deve indicare un ordine del giorno con gli argomenti e le materie
da trattare.
Il consiglio convocato senza indicazione degli argomenti
da trattare è ritenuto valido con la presenza di tutti
i suoi componenti.
Il presidente provinciale rappresenta l'Associazione
nella provincia.
Esso è nominato per tre anni dall'assemblea
provinciale con i seguenti poteri:
a) convoca e presiede il consiglio provinciale e
ne coordina l'attività;
b) presiede le riunioni dell'assemblea provinciale
e ne cura l'apertura;
c) rappresenta l'Associazione presso le istituzioni
pubbliche e private, impegnandole in modo vincolante, sulla base
delle scelte indicate dall'assemblea provinciale e dagli altri
organi collegiali;
d) nomina un vice presidente che lo sostituisce in
caso di assenza o impedimento e delega parte dei suoi poteri in
relazione alle esigenze e situazioni;
e) propone al consiglio provinciale la nomina dei
consiglieri esecutivi ed i loro compiti operativi.
Il segretario provinciale coordina l'attività
dell'Associazione a livello provinciale.
Esso è nominato per tre anni dal consiglio
provinciale con i poteri seguenti:
a) coordina il consiglio provinciale del quale realizza
le scelte operative;
b) coordina l'attività dei consiglieri esecutivi
provinciali, operando per la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione
e delle scelte deliberate dall'assemblea provinciale e dagli altri
organi da questa nominati;
c) rappresenta l'Associazione presso le istanze politiche
provinciali, sia sul piano amministrativo che dialettico;
d) sostituisce il presidente del consiglio provinciale
in caso di assenza, o di impedimento, del presidente stesso e
del vice presidente;
e) prende in caso d'urgenza le decisioni riservate
dallo statuto al consiglio provinciale e ad altri organi dell'Associazione
assumendosi la responsabilità delle decisioni prese e chiedendo
poi sulle stesse ratifica;
f) promuove ogni forma di accordo con altre formazioni
politiche in relazione ad iniziative di carattere provinciale,
alla composizione delle giunte provinciali e delle altre istituzioni
della provincia, senza peraltro mai rinunciare ai principi rappresentati
dagli obiettivi dell'Associazione.
I consiglieri esecutivi provinciali collaborano con
il segretario provinciale nella realizzazione delle scelte stabilite
dagli organi dell'Associazione nella provincia.
Essi sono nominati per tre anni dal consiglio provinciale,
che ne stabilisce le prerogative.
Il consiglio provinciale, anche su proposta del segretario
provinciale, può delegare parte delle proprie funzioni
ad uno o più dei suoi membri, fissando il termine ed i
limiti delle deleghe.
Le commissioni provinciali sono organi consultivi
i cui componenti sono nominati dall'assemblea provinciale che
ne stabilisce i compiti.
Ciascuna commissione provinciale nomina tra i suoi
membri un presidente che diventa di diritto membro del consiglio
provinciale dell'Associazione per la durata della carica.
Alcune commissioni provinciali sono permanenti ed
i suoi membri vengono nominati dall'assemblea provinciale per
un triennio.
Le commissioni provinciali permanenti sono:
a) la commissione adesioni, che si propone di procurare
all'Associazione il massimo proselitismo di associati a livello
provinciale;
b) la commissione bilancio, che indica le risorse
ed i modi per ottenerle, verifica la situazione economica e patrimoniale
dell'Associazione a livello provinciale;
c) la commissione elettorale, che redige i programmi
ed indica le strategie per le campagne elettorali provinciali;
d) la commissione politica, che elabora e propone
le iniziative politiche generali;
e) la commissione economica, che studia i fenomeni
di carattere economico e le loro possibili evoluzioni;
f) la commissione ambiente, che elabora la politica
ecologica in tutte le sue implicazioni;
g) la commissione giovanile, che studia il mondo
dei giovani, i loro interessi e i loro problemi;
h) la commissione di controllo, che espone i suoi
pareri sul funzionamento degli organi dell'Associazione.
Gli organi comunali sono:
a) l'assemblea comunale;
b) il consiglio comunale;
c) il presidente comunale;
d) il segretario comunale;
e) i consiglieri esecutivi comunali;
f) le commissioni comunali.
L'assemblea comunale è il massimo organo dell'Associazione
nel comune.
Essa è composta dagli associati iscritti nel
comune.
L'assemblea comunale determina le scelte di politica
comunale e concorre a determinare le scelte di politica provinciale.
In particolare, l'assemblea comunale:
a) nomina i componenti del consiglio comunale, il
presidente comunale ed i componenti delle commissioni comunali;
b) sceglie i candidati alle elezioni amministrative
comunali che tutti gli associati sono impegnati a sostenere;
c) discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo,
pluriennale e di esercizio della sede comunale dell'Associazione;
d) si esprime su tutti i temi riguardanti la politica
dell'Associazione.
L'assemblea comunale è convocata dal consiglio
comunale o da almeno un decimo dell'assemblea comunale stessa.
Essa delibera con maggioranza relativa dei suoi componenti.
L'avviso di convocazione dell'assemblea comunale
deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Il consiglio comunale è organo esecutivo dell'Associazione
nel comune.
Si compone di un membro per ogni cento associati
iscritti ed è nominato per un triennio.
Sono altresì membri del consiglio comunale
il presidente comunale ed i presidenti delle commissioni comunali.
Il consiglio comunale delibera su tutti gli argomenti
posti al suo esame che non siano di competenza esclusiva dell'assemblea
comunale o di altri organi.
Sono di competenza, tra l'altro, del consiglio comunale:
a) la nomina dei consiglieri esecutivi comunali e
la determinazione dei limiti delle deleghe a loro attribuite;
b) la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi,
con indicazione dei conti patrimoniali e dei conti economici;
c) la proposizione dell'assemblea comunale di tutte
le nomine attribuite all'assemblea stessa;
d) la delega a suoi componenti di parte dei suoi
poteri, in relazione ad incarichi particolari;
e) la convocazione dell'assemblea comunale almeno
una volta ogni quattro mesi salvo casi di effettivo impedimento
che dovranno essere poi ratificati come tali dall'assemblea comunale
stessa;
f) il regolamento dei rapporti economici di tutti
gli addetti ai compiti ed alle mansioni dell'organizzazione dell'Associazione;
g) la gestione delle risorse economiche in relazione
alle esigenze.
Il consiglio comunale è convocato dal presidente
comunale o da almeno tre decimi dei suoi componenti.
Esso delibera con maggioranza relativa dei presenti.
L'avviso di convocazione del consiglio comunale deve
indicare un ordine del giorno con gli argomenti e le materie da
trattare.
Il consiglio convocato senza indicazione degli argomenti
da trattare è ritenuto valido con la presenza di tutti
i suoi componenti.
Il presidente comunale rappresenta l'Associazione
nel comune.
Esso è nominato per tre anni dall'assemblea
comunale con i seguenti poteri:
a) convoca e presiede il consiglio comunale e ne
coordina l'attività;
b) presiede le riunioni dell'assemblea comunale e
ne cura l'apertura;
c) rappresenta l'Associazione presso le istituzioni
pubbliche e private, impegnandola in modo vincolante, sulla base
delle scelte indicate dall'assemblea comunale e dagli altri organi
collegiali;
d) nomina un vice presidente che lo sostituisce in
caso di assenza o di impedimento e delega parte dei suoi poteri
in relazione alle esigenze e situazioni;
e) propone al consiglio comunale la nomina dei consiglieri
esecutivi ed i loro compiti operativi.
Il segretario comunale coordina l'attività
operativa dell'Associazione nel comune.
Esso è nominato per tre anni dal consiglio
comunale con i seguenti poteri:
a) coordina il consiglio comunale del quale realizza
le scelte operative di competenza;
b) coordina l'attività dei consiglieri esecutivi
comunali, operando per la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione
e delle scelte deliberate dall'assemblea comunale e dagli altri
organi da questa nominati;
c) rappresenta l'Associazione presso le istanze politiche
comunali, sia sul piano amministrativo che dialettico;
d) sostituisce il presidente del consiglio comunale
in caso di assenza o di impedimento del presidente stesso e del
vice presidente ;
e) prende in caso d'urgenza le decisioni riservate
dallo statuto al consiglio comunale e ad altri organi dell'Associazione
assumendosi la responsabilità delle decisioni prese e chiedendo
poi sulle stesse ratifica;
f) promuove ogni forma di accordo con le altre formazioni
politiche in relazione ad iniziative di carattere comunale, alla
composizione delle giunte comunali e delle altre istituzioni del
comune, senza peraltro mai rinunciare ai principi rappresentati
dagli obiettivi dell'Associazione.
I consiglieri esecutivi comunali collaborano con
il segretario comunale nella realizzazione delle scelte stabilite
dagli organi dell'Associazione nel comune.
Essi sono nominati per tre anni dal consiglio comunale
che ne stabilisce le prerogative.
Il consiglio comunale, anche su proposta del segretario
comunale, può delegare parte delle proprie funzioni ad
uno o più dei suoi membri, fissando il termine ed i limiti
delle deleghe.
Le commissioni comunali sono organi consultivi i
cui componenti sono nominati dall'assemblea comunale che ne stabilisce
i compiti.
Ciascuna commissione comunale nomina tra i suoi membri
un presidente che diventa di diritto membro del consiglio comunale
dell'Associazione per la durata della carica.
Alcune commissioni comunali sono permanenti ed i
suoi membri vengono nominati dall'assemblea comunale per un triennio.
Le commissioni comunali permanenti sono:
a) la commissione adesioni, che si propone di procurare
all'Associazione proselitismo di associati a livello comunale;
b) la commissione bilancio, che indica le risorse
ed i modi per ottenerle, verifica la situazione economica e patrimoniale
dell'Associazione a livello comunale;
c) la commissione elettorale, che redige i programmi
ed indica le strategie per le campagne elettorali comunali;
d) la commissione politica, che elabora e propone
le iniziative politiche generali;
e) la commissione economica, che studia i fenomeni
di carattere economico e le loro possibili evoluzioni;
f) la commissione ambiente, che elabora la politica
ecologica in tutte le sue implicazioni;
g) la commissione giovanile, che studia il mondo
dei giovani, i loro interessi ed i loro problemi;
h) la commissione di controllo, che espone i suoi
pareri sul funzionamento degli organi dell'Associazione.
Ogni anno deve essere redatto un rendiconto annuale.
Il rendiconto annuale dell'Associazione è
pubblico. Esso si compone del conto patrimoniale, nel quale sono
esposte le attività e le passività e del conto di
gestione, nel quale devono figurare tutte le spese e le entrate.
La gestione amministrativa dell'Associazione ai vari
livelli nazionale, regionale, provinciale e comunale è
affidata ai segretari amministrativi nazionale, regionali, provinciali
e comunali nominati rispettivamente dai consigli nazionale, regionali,
provinciali e comunali.
Gli eventuali utili di esercizio devono essere imputati
ad un conto di riserva, mentre le eventuali perdite di gestione,
previo utilizzo di eventuali riserve accantonate precedentemente,
devono essere coperte entro l'anno successivo.
I candidati dell'Associazione nominati nel corso
di elezioni politiche nel parlamento nazionale od europeo, e quelli
nominati nel corso di elezioni amministrative, rinunciando al
loro incarico entro trenta giorni dalla data della nomina, con
diritto ad essere reintegrati nei rispettivi incarichi al termine
del mandato semprechè, nel frattempo, non siano stati avvicendati
dai primi associati non nominati ad incarichi negli organi dell'Associazione.
I candidati nominati di cui al punto precedente possono
essere anche temporaneamente sostituiti nei loro incarichi negli
stessi organi dei quali fanno parte, secondo quanto previsto dall'articolo
precedente.
Su tale materia decidono, ai vari livelli di competenza,
le assemblee nazionale, regionali, provinciali e comunali.
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le deliberazioni prese dall'assemblea nazionale con la maggioranza dei suoi componenti. |